Chi è designato per effettuare la valutazione di rischio

Tabella di valutazione dei rischi professionali

In seguito alla sua revisione, la sezione 1 dell’articolo 16 della Legge sulla prevenzione dei rischi professionali stabilisce che “la prevenzione dei rischi professionali deve essere integrata nel sistema generale dell’azienda, sia in tutte le sue attività che a tutti i livelli gerarchici, attraverso l’attuazione e l’applicazione di un Piano di prevenzione dei rischi professionali”. Il presente Piano di prevenzione dei rischi professionali deve comprendere la struttura organizzativa, le responsabilità, le funzioni, le prassi, le procedure, i processi e le risorse necessarie per realizzare la prevenzione dei rischi in azienda, nei termini stabiliti dalla normativa.

Gli strumenti essenziali per la gestione e l’applicazione del piano di prevenzione dei rischi, che può essere realizzato per fasi in modo programmato, sono la valutazione dei rischi professionali e la pianificazione dell’attività di prevenzione”.

L’obiettivo fondamentale della valutazione è quello di ridurre al minimo e controllare adeguatamente i rischi che non sono stati eliminati, stabilendo le relative misure preventive e le priorità di intervento in base alle conseguenze della loro concretizzazione e alla probabilità che si verifichino.

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Tipi di valutazione del rischio

Il GDPR introduce il concetto di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment, DPA) e obbliga le Autorità di controllo a redigere elenchi indicativi di trattamenti che non richiedono una DPA, nonché di trattamenti che richiedono una DPA.

In generale, vi è l’obbligo di effettuare una DPOI ogni volta che il trattamento comporta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Tuttavia, a prescindere da tale obbligo, il responsabile del trattamento può effettuare il PIDD ogni qualvolta lo ritenga o lo consideri necessario; tali elenchi sono indicativi e non restrittivi.

Esempio di valutazione del rischio

L’obiettivo della prevenzione dei rischi professionali è proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dal loro lavoro; pertanto, una buona prestazione nella prevenzione dei rischi professionali implica evitare o ridurre al minimo le cause di infortuni e malattie professionali. Ciò deve essere ottenuto, in primo luogo, incoraggiando – in primo luogo nei responsabili delle aziende e poi in tutti i lavoratori – una vera e propria cultura della prevenzione, che deve riflettersi nel Piano di Prevenzione fin dall’inizio.

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La prevenzione ha un duplice aspetto poiché, da un lato, è un diritto dei lavoratori e, dall’altro, un obbligo di tutte le parti: dell’azienda e delle persone che lavorano. Pertanto, qualsiasi azienda o datore di lavoro con uno o più dipendenti è tenuto a garantire la sicurezza dei propri dipendenti e, allo stesso tempo, a rispettare la Legge sulla prevenzione dei rischi professionali.

È comune che i datori di lavoro non siano consapevoli dell’inadempienza che stanno compiendo, così come il loro successivo stupore quando viene loro comminata la relativa sanzione, ma non dobbiamo dimenticare il principio “l’ignoranza della legge non esime dall’osservanza”.

Valutazione del rischio pdf

a) La formazione prevista dal suddetto articolo 19 LPRL deve essere impartita da personale qualificato (Tecnico di livello intermedio o superiore, DUE aziendale o Medico del lavoro) appartenente a una delle modalità di prevenzione indicate nel Regolamento dei Servizi di Prevenzione (RSP). Pertanto, non può essere impartita da un professionista indipendente o da un ente di formazione non accreditato come Servizio di Prevenzione Esterno (SPA).

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Deve quindi essere chiaro che questo tipo di formazione non può essere impartita da professionisti indipendenti o da società che non hanno l’autorizzazione ad agire come SPA, poiché ciò implicherebbe lo svolgimento dell’attività di prevenzione di una società da parte di qualcuno che non ha l’autorizzazione a svolgere tale attività.

b) Lo stesso vale per la formazione nell’ambito del subappalto: a partire dal 30 settembre 2013, la Fondazione del lavoro edile (FLC) approva solo le SPA e le imprese con un proprio Servizio di prevenzione (SPP)/lavoratore designato (revisione parziale del 5° CCNL generale del settore edile). Questa disposizione è stata impugnata dagli enti di formazione precedentemente approvati che non soddisfacevano la condizione di Servizio di Prevenzione Esterno, dando luogo alla sentenza del Tribunale Nazionale 174/2013 del 30 settembre, che conferma questa esclusione.