Quando cessa il diritto esclusivo di un oggetto di design
Registrazione del disegno industriale
Scarica in PDFLa proprietà intellettuale è una disciplina normativa attraverso la quale lo Stato protegge le creazioni intellettuali frutto dello sforzo, del lavoro o dell’abilità dell’uomo e alcune delle attività il cui scopo è la diffusione di tali creazioni.
L’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), negoziato nell’ambito dell’Uruguay Round (1985-94), ha imposto per la prima volta regole sulla proprietà intellettuale nel sistema commerciale multilaterale, tenendo conto che con le regole e le discipline che compongono il sistema commerciale multilaterale, i Paesi possono ridurre le distorsioni che possono derivare dall’uso dei diritti di proprietà intellettuale, I Paesi possono ridurre le distorsioni e gli ostacoli al commercio internazionale, promuovere una protezione efficace e adeguata dei diritti di proprietà intellettuale (tra gli altri obiettivi) e garantire che le misure e le procedure per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale non diventino esse stesse ostacoli al commercio legittimo.
Disegni industriali Proprietà intellettuale
Per invenzione si intende qualsiasi idea o creazione dell’intelletto umano suscettibile di applicazione industriale che soddisfi le condizioni di brevettabilità previste dalla legge. I brevetti, una volta registrati, conferiscono al loro titolare il diritto esclusivo di impedire ad altri di produrre, utilizzare, mettere in vendita, vendere o importare un prodotto o un processo basato sull’invenzione brevettata senza la previa autorizzazione del titolare. Esistono due tipi di brevetti: i brevetti per invenzione e i brevetti per modello di utilità.
Il brevetto è un diritto esclusivo concesso dallo Stato su un’invenzione, cioè su un prodotto o un processo che rappresenta, in generale, un nuovo modo di fare qualcosa o una nuova soluzione a un problema tecnico. Questo diritto significa che l’inventore ottiene il diritto esclusivo di sfruttare la sua invenzione per un certo periodo di tempo.
Qualsiasi nuova soluzione a un problema non costituisce un’invenzione brevettabile e, in questo senso, la Legge sulla Proprietà Industriale n. 20-00, all’art. 2, commi 1) e 2), esprime alcune materie considerate non brevettabili. In particolare, non sono considerate invenzioni le seguenti:
Esempi di brevetti di disegno industriale
Il titolare di un brevetto è tenuto a sfruttare l’invenzione brevettata direttamente o tramite una persona da lui autorizzata. Per mantenere il brevetto in vigore, deve anche pagare le relative tasse o rendite periodiche a tempo debito.
Sì, una volta concesso, il richiedente deve pagare una tassa annuale per mantenere il brevetto in vigore, che deve essere consultata al momento del pagamento nella delibera tariffaria della Proprietà Industriale in vigore, in quanto l’importo può variare. Se la tassa non viene pagata entro i termini stabiliti, il brevetto decade.
Il titolare deve sfruttare esclusivamente l’invenzione, ossia vendere, commercializzare, esportare, ecc. il prodotto o il processo protetto. Può concedere una licenza e ottenere royalties dalla licenza o cedere il brevetto.
Il brevetto è un privilegio concesso dallo Stato all’inventore come riconoscimento dell’investimento e degli sforzi compiuti da quest’ultimo per raggiungere una soluzione tecnica che porti benefici all’umanità. Questo privilegio consiste nel diritto di sfruttare in esclusiva l’invenzione per un certo periodo di tempo.
Tipi di disegni industriali
f) piani, principi, regole o metodi di economia, pubblicità o affari, e quelli relativi ad attività puramente mentali o intellettuali o al gioco d’azzardo; programmi informatici presi isolatamente.
Articolo 11.- Eccezione speciale. La divulgazione risultante da una pubblicazione effettuata da un’autorità competente nel corso della procedura di concessione di un brevetto non è coperta dall’eccezione di cui all’articolo precedente, a meno che la domanda sia stata presentata da qualcuno che non aveva il diritto di ottenere il brevetto o la pubblicazione sia stata effettuata a seguito di un errore di tale autorità.
Articolo 12.- Livello di invenzione. Un’invenzione è considerata dotata di attività inventiva se, per una persona esperta nel settore tecnico pertinente, l’invenzione non è ovvia e non sarebbe stata ovviamente derivata dallo stato attuale dell’arte.
Articolo 13.- Applicazione industriale. Un’invenzione è considerata suscettibile di applicazione industriale quando il suo oggetto può essere prodotto o utilizzato in qualsiasi tipo di industria o attività produttiva. A tal fine, l’industria è intesa in senso ampio e comprende, tra l’altro, l’artigianato, l’agricoltura, l’allevamento, l’industria manifatturiera, l’edilizia, l’estrazione mineraria, la pesca e i servizi.